L’articolo 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conosciuto anche come Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, si occupa di disciplinare l’eventuale eccedenza di personale nella pubblica amministrazione o la procedura di mobilità collettiva.
Infatti, le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali e ad osservare le procedure previste. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, ed in particolare l’articolo 4, comma 11, e l’articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’articolo 33, o almeno i primi commi, si applica quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell’arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano diverse disposizioni.
Ricordiamo anche che la mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.
La comunicazione preventiva deve essere fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. Particolare attenzione deve essere posta nell’indicare i motivi che determinano la situazione di eccedenza, ovvero i motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all’interno della medesima amministrazione e del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione delle proposte medesime.
Le organizzazioni sindacali, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, procede all’esame delle cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
Questo passaggio è importante perché è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell’àmbito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese la Provincia.