Il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori dipendenti del settore dell’edilizia e ai soci lavoratori di cooperative edili che sono stati licenziati e si verifica in caso di cessazione dell’attività aziendale, ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative, riduzione di personale o per il fallimento di aziende edili ed affini anche del settore artigiano.
Il trattamento non è riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
Per ottenere questo particolare trattamento è necessario che il lavoratore deve possedere, nei due anni precedenti la data di licenziamento, almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia e l’iscrizione nelle liste dei disoccupati.
Da un punto di vista economico al lavoratore spetta, per i primi 12 mesi dell’anno, il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, mentre per i periodi successivi spetta l’80% di tale importo.
In presenza di particolari requisiti può durare anche 18 o 27 mesi.
Per ottenere il trattamento si deve presentare domanda alla sede Inps territorialmente competente entro due anni dalla data del licenziamento e il trattamento si interrompe quando il lavoratore ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale, viene avviato ad un nuovo lavoro, viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati o diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Nel caso in cui le domande vengano respinte l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso può essere presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda, o inviato alla Sede dell’INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno o, infine, può essere presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.