Le aziende agricole in possesso dei requisiti descritti nella circolare n. 26 del 12 febbraio 2013, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici previsti dalla legge 247/2007, dovranno dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.
Il beneficio in questione, che si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici previsti dall’articolo 1 del D. Lgs. n. 102/2004.
L’INPS ricorda che le sedi territoriali dovranno, entro il prossimo 26 febbraio 2013, assolvere a diversi adempimenti. Infatti, il nostro Ente ricorda che presso la piattaforma istituzionale è aperta la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità) che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate in INTRANET – Servizi per l’Agricoltura – SUBORDINATI.
Non solo, dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”, cliccando sul campo ‘Info’, l’operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda e per la validazione delle domande ai fini del beneficio in oggetto, le sedi dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere Regionali che delimitano i territori ai sensi del già citato articolo 1, comma 1079 della Legge n. 96/06.
Si ricorda che le istanze cartacee dei concedenti i terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare dovranno essere acquisite manualmente.
Nel caso di reiezione, la circolare ricorda che è obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto” per completare l’esito dell’operazione e le istanze sono consultabili dall’opzione del Menù principale “Consultazione dichiarazione di calamità” da dove è possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione.
Ricordiamo che le circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009, alle quali si rimanda per ogni utile approfondimento, hanno illustrato sia le novità normative introdotte dall’art. 1, comma 65, della legge n. 247/2007 sia i relativi adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.