Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto del 30 luglio 2010, n. 68 al fine di regolamentare le iniziative a favore del precariato della scuola, sia personale docente ed educativo sia personale ATA, ai fini della convocazione con priorità rispetto alle graduatorie d’istituto.
Ricordiamo che gli interessati devono aver conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o, attraverso le graduatorie d’istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie e deve essersi trovato, a prescindere da qualsiasi situazione lavorativa verificatasi nell’anno scolastico 2009-2010, nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico 2010-2011 , nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
Stando alle indicazioni del ministero sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico 2010-2011, rinuncino ad una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto.
Ad ogni modo, il beneficio viene anche attribuito al personale che, nel medesimo anno scolastico rinunci ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi ovvero che rinunci ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo per effetto dell’inserimento in coda a tutte le fasce delle graduatorie delle province opzionali aggiuntive.
I dirigenti scolastici possono, attingendo alla graduatoria, conferire supplenze per coprire ruoli vacanti a causa dell’assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli insegnamenti o i profili professionali.
La precedenza, rispetto alle graduatorie di circolo o di istituto, è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia nella provincia di appartenenza (dove è stata valutata l’istanza di partecipazione alla procedura delle graduatorie ad esaurimento) che in una delle province opzionali aggiuntive, fermo restando che il completamento può avvenire solo nell’ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato.
Il personale interessato deve presentare apposita istanza, al fine di essere inserito negli elenchi prioritari di una sola provincia, nel periodo tassativo dal 15 al 30 settembre 2010.