L’idea è buona, la burocrazia, infatti, rappresenta uno strumento che a volte è perfettamente inutile e mortifica le persone, specie se sono malati cronici o disabili.
Il Ministero della salute, con il decreto del 23 novembre 2012 avente come oggetto “Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie” e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2013, ha modificato il regime del rinnovo degli attestati di esenzione dal ticket per malati cronici e disabili; infatti, il Ministero, di intesa con le Regioni e Province autonome, il periodo minimo di validità dell’attestato, fissando in molti casi una durata illimitata.
Per vie delle modifiche introdotte, gli attestati di esenzione per le malattie croniche e invalidanti, rilasciati dalle ASL, quando rinnovati o emessi per la prima volta dovranno avere una validità non inferiore a quella fissata nell’allegato 1 del decreto.
L’INCA, il patronato della CGIL, ricorda che
Le Aziende sanitarie locali rilasceranno i nuovi attestati, con validità non inferiore a quella fissata dal decreto, “in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto”. Ciò significa che le Asl non sono tenute a revocare gli attestati che hanno durata diversa da quella fissata nel decreto, prima della loro scadenza. L’individuazione di una durata limitata dell’attestato di esenzione non preclude naturalmente il diritto dell’assistito all’eventuale rilascio di un nuovo attestato, nel caso in cui, alla scadenza, persista la condizione di malattia.
Le Regioni hanno facoltà di fissare periodi di validità dell’attestato diversi, ma mai inferiori a quelli indicati nel decreto in questione.
Il decreto riduce gli adempimenti amministrativi ed elimina oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione.
Ricordiamo, però, che rimangono invariati i tempi di validità dell’attestato già previsti dal decreto 329/1999 e successive modifiche e dalle indicazioni fornite dalla circolare n. 13 del 13 Dicembre 2001“Indicazioni per l’applicazione dei Regolamenti relativi all’esenzione per malattie croniche e rare” per le seguenti malattie o condizioni:
- dipendenza da sostanza stupefacenti, psicoterapie e da alcool
- neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale
- soggetti affetti da patologie neoplastiche e da tumori di comportamento incerto
- Soggetti in attesa di trapianto