L’Enpals, l’Ente assicurativo dei lavoratori dello spettacolo, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al contratto di lavoro a tempo parziale, o part-time.
In effetti, l’Enpals è intervenuto in merito attraverso la sua nota operativa dello scorso 4 novembre 2011 chiarendo la posizione dell’Istituto previdenziale di categoria nell’applicazione del lavoro part-time nel delicato settore dello spettacolo e la disciplina in tema di contribuzione previdenziale per il lavoro a tempo parziale in caso di prestazioni rese da soggetti titolari di rapporti di lavoro di natura parasubordinata o autonoma.
In effetti, secondo le osservazioni dell’Ente occorre, allo scopo di stipulare contratti a tempo parziale con lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie così come previsto all’articolo 3, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, occorre, per prima cosa, valutare la disciplina legale di tale rapporto di lavoro nonché della contrattazione collettiva in essere.
L’Enpals ricorda che devono essere le leggi che regolano la materia, oltre alla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento, a prevedere i diversi casi applicabili al lavoro al tempo parziale.
L’Enpals è un ente che si occupa della tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo e, grazie a questa specificità, non ha nessuna competenza in fatto di rapporti di lavoro a tempo parziale a meno delle sue ricadute sugli aspetti previdenziali e contributivi.
Per questo motivo non è l’Enpals che deve regolare questa materia o intervenire in modo specifico visto che l’intera questione è demandata ai relativi contratti collettivi di categoria.
Enpals, nella suddetta nota, ricorda che la disciplina organica del contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel Decreto Legislativo n. 61/2000, che, all’art. 1, comma 1 espressamente stabilisce, tra l’altro, che “nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale”.
Ricordiamo che sono iscrivibili all’Enpals i lavoratori dello spettacolo in ragione dell’appartenenza ad una delle categorie elencate all’articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (e successive modifiche) che individua i medesimi per profili professionali.
Più precisamente, la competenza assicurativa dell’ENPALS è determinata non dal settore merceologico in cui opera l’impresa, il datore di lavoro o il committente, ma dalla qualifica professionale del lavoratore che è riconducibile a categorie tassativamente previste per legge.