L’Enpals, l’ente previdenziale per chi lavora nello spettacolo, ha emanato nuove disposizioni in tema di accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini sulla base delle indicazioni pervenute dai Ministeri vigilanti.
La circolare n. 12 del 6 ottobre 2010 integra e sostituisce la Circolare n. 7 del 23 luglio 2010.
L’Enpals precisa che a decorrere dal 1 maggio 2010 per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, l’età pensionabile è fissata, per uomini e donne, al quarantacinquesimo anno di età anagrafica.
Per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, per i quali si applica integralmente il sistema contributivo ovvero si applica il sistema misto, si attribuisce il coefficiente di trasformazione previsto dalla legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
In particolare, l’importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età.
Il coefficiente di trasformazione relativo all’età superiore si applica anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di pensione di vecchiaia vigente il decreto legge 30 aprile 2010, n. 64.
Per gli effetti dell’articolo 12 della legge 30 luglio 2010 n. 122 i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 sarà conseguito trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Resta ferma la precedente disciplina nei confronti di coloro che hanno maturato o matureranno i requisiti contributivi ed assicurativi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010.
Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 100/2010, ai lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’età pensionabile è data facoltà di esercitare opzione per restare in servizio.
Tale opzione, rinnovata annualmente, deve essere inoltrata all’ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 100/2010 o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando, tuttavia, il limite massimo di pensionamento di vecchiaia, previsto dalla previgente disciplina, di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini.