L’Enpals ha recentemente diffuso una nuova circolare, la n. 7 del 26 maggio del 2011, identificata come Nuove modalità per il rilascio e l’utilizzo del codice PIN (Personal Identification Number – codice personale identificativo), che si propone di mettere in evidenza la nuova procedura che deve essere utilizzata per il rilascio e l’utilizzo del codice PIN, ovvero del codice identificativo personale, necessario per accedere ai servizi telematici disponibili sul sito istituzionale dell’ente che cura gli interessi dei lavoratori dello spettacolo e dello sport di tipo professionistico.
Enpals, Inps e Inpdap, ossia tre istituti previdenziali con uno scopo comune: completare l’offerta dei servizi su canale telematico con l’obiettivo di rivoluzione l’offerta attuale garantendo flessibilità nei rapporti e la presenza, continua e discreta, in ogni momento della giornata dei servizi previdenziali.
In effetti, anche se l’Inps è l’ente che ha investito in maniera maggiore al fine di mettere a disposizione piattaforme multimediali e informatiche esistono, però, altre istituzioni che si pongono lo stesso obiettivo. Di questi, di certo l’Enpals, è quello che segue quasi subito a ruota.
Al momento l’Enpals permette ai suoi iscritti ancora in attività, una volta in possesso del codice PIN e del codice fiscale, di visualizzare la propria posizione assicurativa e previdenziale, controllare lo stato delle domande di pensione inviate e ottenere una valutazione, attraverso un software opportunamente predisposto, del proprio percorso pensionistico.
La circolare ricorda che una volta in possesso del codice di accesso è opportuno, o vivamente consigliato, procedere alla sua modifica utilizzando proprie credenziali secondo il procedimento messo a punto dal servizio informativo dell’Istituto. Non solo, gli intermediari abilitati ad operare con l’ente, quali patronati o consulenti e commercialisti, dovranno obbligatoriamente modificare il codice di accesso ogni tre mesi.
In effetti, ricordiamo che, in base alla legge n. 12 dell’11 gennaio 1979, tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti possono essere assunti anche da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, così come stabilisce l’articolo 9 della legge stessa o dagli iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali a patto che si dia comunicazione alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.
Maggiori informazioni al sito dell’Enpals.