In Europa, in particolare in Italia, per poter esercitare alcune professioni non basta conseguire il titolo di studio, ma è indispensabile iscriversi all’Ordine, Collegio o Consiglio professionale relativo.
In base alla nostra normativa in vigore le professioni interessate sono, per gli ordini professionali, dottori agronomi e dottori forestali, architetti, assistenti sociali, biologi, chimici, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, giornalisti, ingegneri, medici chirurghi e odontoiatri, medici veterinari e psicologi.
Al contrario i collegi professionali hanno lo scopo di tutelare le professioni di agrotecnici, costruttori edili, geometri, infermieri professionali e assistenti sanitari-vigilatrici d’infanzia, ostetriche, periti agrari, periti grafici, periti industriali, tecnici di radiologia medica, ragionieri e periti commerciali.
La professione di avvocato e notaio rientra tra i consigli professionali.
In modo particolare per esercitare la professione di avvocato è necessario, dopo aver conseguito il relativo titolo di studio, iscriversi al consiglio professionale e aver svolto un periodo di tirocinio e di praticantato dopo un esame di stato.
L’esame di stato risulta abbastanza difficile da superare e per questa ragione diverse società suggeriscono alcune scorciatoie, una di queste è quello di conseguire il titolo di Abogado in Spagna per poi conseguire la relativa omologazione in Italia.
Le società che forniscono tutto il necessario supporto per questo genere di attività richiedono diversi migliaia di euro.
In Spagna, infatti, non è necessario superare, almeno fino al 30 ottobre 2011, il relativo esame di stato perché è necessario superare un test a risposta multipla.
In Italia la legge che disciplina questa materia è il d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001.
In realtà proviamo ad immaginare la situazione.
Per prima cosa per superare anche un test a risposta multipla occorre conoscere la lingua e il sistema giuridico spagnolo. Inoltre, secondo le disposizioni della legge per il riconoscimento della qualifica di avvocato, è necessario esercitare per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine.
Questo vuol dire che si deve utilizzare il titolo di Abogado e non quello di Avvocato e di prestare la propria collaborazione ad uno studio professionale italiano per almeno tre anni. Solo successivamente si ottiene l’iscrizione ordinaria.
Ricordiamo, infine, che il riconoscimento in Italia non è automatico ma occorre presentare una istanza di omologazione.
Infatti, per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli Stati membri sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale.