Interessante considerazioni in fatto di Extracomunitari esclusi dall’assegno per il nucleo familiare concesso dai comuni e a questo riguardo si richiama l’attenzione sul parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un messaggio del 16 maggio 2012, n. 8468 riguardante l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli concesso dai Comuni (Art. 65 della legge 448/98),che non compete agli extracomunitari.
In merito è opportuni ricordare che la legge 448/98 prevede, con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
Questo assegno è erogato dai comuni, che ne renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute sulla sussistenza del diritto dei cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo nel nostro Paese e con almeno tre figli minori, ad ottenere dal Comune di residenza la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (art. 65 legge n. 448/1998, art. 80, comma 5, legge n. 388/2000 e 16, comma 2, D.P.C.M. n. 452/2000), l’Istituto, pur essendo mero Ente erogatore della prestazione, concessa in via esclusiva dal Comune di residenza, ha ritenuto di sottoporre la questione ai Ministeri competenti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che allo stato dell’attuale normativa vigente in materia non sussistono le condizioni per poter estendere il beneficio di cui all’art. 65 della Legge 448/98 ai soggetti extracomunitari soggiornanti di lungo periodo. L’Istituto prosegue nella applicazione della norma in vigore, che prevede espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio italiano.
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