L’Agenzia delle Entrate, con la sua circolare n. 38/E dello scorso 1° agosto 2011, fornisce nuovi indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti in merito alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
La circolare è composta da 22 pagine e fa il punto sulla situazione fiscale di queste particolari associazioni e, nello specifico, l’Agenzia torna ad occuparsi dei cosiddetti “enti esclusi” (ex art. art. 10, comma 10, del decreto n. 460 del 4 dicembre 1997), quali enti pubblici, le società commerciali, e altri enti di rappresentanza politica e sindacale, prevedendo anche per questi soggetti la possibilità di costituire (o partecipare ad) Onlus.
In base al contenuto della circolare si da il via libera alla possibilità per le Onlus di partecipare a una impresa sociale, al riconoscimento della qualifica di Onlus ai trust opachi e all’esenzione dall’imposta di registro per le organizzazioni di volontariato anche prima dell’iscrizione a un registro regionale o provinciale.
La circolare ricorda che, in base alla legge 11 agosto 1991 n. 266, si subordina le agevolazioni fiscali da essa previste in favore delle organizzazioni di volontariato all’iscrizione delle organizzazioni in argomento nei registri generali delle organizzazioni di volontariato istituiti e tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge. Come pone in evidenza la stessa circolare, tra i benefici fiscali previsti dalla legge n. 266 del 1991 sono ricomprese le agevolazioni concernenti le imposte indirette, recate dai commi 1 e 2 dell’art. 8 della stessa legge.
In effetti, al comma 1 dell’articolo 8 della legge n. 266 del 1991 si prevede una agevolazione in tema di imposta di registro, stabilendo che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato disciplinate dalla medesima legge, “costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta bollo e dall’imposta di registro”.
Con una precedente circolare, la n. 3 del 25 febbraio 1992, è stato chiarito che l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro è subordinata alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei registri del volontariato tenuti dalle regioni e dalle province autonome.
Le organizzazioni di volontariato possono fruire dell’esonero dall’imposta di registro prima dell’iscrizione negli appositi registri ma dovranno comunicare tempestivamente, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo, l’avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato.
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non risulti l’avvenuta iscrizione nel predetto registro nei tempi utili per l’accertamento, procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.