In caso di prestito di un dipendente, è possibile l’esenzione Iva solo se il distaccante e il distaccatario non ne ricavano un vantaggio economico.
Con la sentenza 14053 del 3 agosto, la Corte suprema si è pronunciata proprio sul tema dell’assoggettabilità a Iva di un’operazione che le parti definiscono come “prestito di personale” o ”distacco di personale”. Secondo la normativa comunitaria e quella nazionale il “distacco” o “prestito di personale” è una prestazione di servizi assoggettabile all’imposta sul valore aggiunto.
Tuttavia, questa regola generale non si può applicare nel caso in cui il distaccatario rimborsa al distaccante il solo costo dei dipendenti (Cassazione, sentenza 1788/1996). Infatti, in molti casi è stata confermata l’inapplicabilità dell’Iva se il beneficiario del prestito restituisce al concedente una somma esattamente uguale alle retribuzioni e agli altri oneri previdenziali e contrattuali, in quanto le prestazioni di servizio sono assoggettabili al pagamento Iva solo se ne deriva un vantaggio economico.
L’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988 ha stabilito che “non sono da intendere rilevanti agli effetti dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
L’Amministrazione finanziaria, a sua volta, ha sottolineato che l’esenzione Iva per prestito dipendenti è possibile a condizione che: *si tratti di un vero e proprio prestito o distacco di personale, in base ad un accordo per il quale un soggetto mette a disposizione di un altro persone con le quali ha un rapporto di lavoro subordinato: *il distaccatario versi al distaccante una somma esattamente pari al costo retributivo e previdenziale dei dipendenti utilizzati, in quanto il riconoscimento di un corrispettivo maggiore o minore rende inapplicabile l’agevolazione e quindi comporta l’obbligo di pagamento Iva per l’intero importo pattuito (risoluzioni nn. 152/1995, 262/2002 e 346/2002).
La Corte suprema, con la sentenza 14053 del 3 agosto, ha confermato che il distacco o prestito di personale non è soggetto a Iva se il beneficiario rimborsa al concedente il solo costo del personale utilizzato.