Il decreto del Ministero del lavoro del 3 agosto 2012 (in GU n. 194 del 21-8-2012) interviene sulla disciplina del Fondo di solidarietà su tre punti: sostegno del reddito, occupazione, riconversione e riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle imprese di credito.
Novità, quindi, anche per il settore del credito. Innanzitutto si precisa che il decreto è valido fino al 31 dicembre 2012. In base alla nuova norma, gli assegni di solidarietà potranno essere erogati ai soggetti che siano in possesso dei necessari requisiti fino alla decorrenza della pensione.
Il provvedimento, modificando il decreto n. 158/2000 che disciplina il fondo di solidarietà per il settore del credito, segue alla rideterminazione dei soggetti che possono beneficiare della deroga secondo i nuovi requisiti per la pensione introdotti dalla Riforma Fornero per i cosiddetti “esodati”. Infatti, la rideterminazione era stata operata già dal D.L. n. 95/2012.
NOTA
In base al nuovo decreto del Ministero del lavoro del 3 agosto 2012, e in deroga alla disciplina ordinaria del fondo di settore, gli assegni di solidarietà a sostegno del reddito potranno essere erogati a favore dei lavoratori che maturino i requisiti di riferimento entro un periodo massimo o inferiore di 60 mesi dalla data in cui viene a cessare il rapporto di lavoro. Gli assegni di solidarietà a sostegno del reddito potranno essere erogati per un massimo di 60 mesi dopo esplicita richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza della pensione
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