Il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso la circolare n. 48733 del 3 novembre 2010, ha chiarito al Ministero dell’Interno alcuni aspetti della disciplina dell’esonero, previsto dall’articolo 72 commi 1 e 6 del decteto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, vale a dire sulla sua durata massima pari a cinque anni ed il nuovo regime della “finestra mobile” prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 78/2010, in base al quale la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico è posticipata per alcune categorie di dipendenti.
In base alla circolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha specificato che l’applicazione del nuovo regime ricade esclusivamente su coloro che maturano il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia con decorrenza 2011. Pertanto, non coinvolge il personale in servizio, collocato o da collocare in esonero, che ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2010 e per via che l’articolo 12 trova applicazione a partire dal 2011. Per i dipendenti interessati all’applicazione del nuovo regime delle finestre mobili, è necessario distinguere se l’esonero sia già in corso alla data del 31 maggio 2010 o debba essere ancora concesso o attivato.
Nel primo caso, l’applicazione della “finestra mobile” implicherà l’allungamento del periodo dell’esonero retribuito, che di conseguenza supererà il quinquennio, come avviene con i lavoratori in servizio, che vedono proseguire il loro rapporto di lavoro, fino al tempo utile attraverso il quale, potranno accedere al trattamento pensionistico, cosa per altro già chiarito con la circolare Inpdap n. 18/2010.
Nella seconda ipotesi, ovvero se l’esonero non è stato ancora concesso o attivato, la decorrenza dello stesso sarà fissata tenendo conto della finestra mobile, mantenendo la durata al massimo quinquennale del periodo di esonero.
In questo modo possiamo, senza dubbio, riassumere che, per coloro che hanno chiesto l’esonero e ricadono nella prima situazione si vedranno allungare di circa un anno il traguardo alla pensione, mentre nella seconda situazione si dovrà tenere conto della durata massima dei cinque
anni dell’esonero dal servizio con la prima “finestra mobile” utile.