La forma è importante, in modo speciale quando parliamo di diritto. Recentemente, la Corte di Cassazione, con la sua ordinanza n. 12065 dello scorso 13 luglio, si è espressa su un ricorso presentato da un cittadino e lavoratore straniero, o meglio extra-comunitario, dando ragione a quest’ultimo rilevando l’illegittimità della notifica del provvedimento di espulsione per la ragione che il documento stesso non era conoscibile, ovvero non era stato consegnato tradotto nella lingua dello straniero.
In effetti, un documento, in special modo se formale, deve essere comprensibile, vale a dire tradotto nella lingua del cittadino straniero, per concedere al soggetto coinvolto tutti gli strumenti utili alla sua difesa.
La Corte di Cassazione si è espressa in questo modo in base agli articoli 13, comma 7, del decreto legislativo n. 286/1998 e 3, co. 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e interpretati da una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n. 17572/2010, n. 17558/2010 e n. 6978/2007). Infatti, per l’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/1998
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
La traduzione deve essere, quindi, in una lingua conosciuta dal destinatario ed è un requisito formale indispensabile, a pena di nullità, della comunicazione del decreto di espulsione. È possibile invocare una deroga soltanto quando si manifesta l’impossibilità di operare traduzione per indisponibilità a patto che si fornisca una traduzione in una delle lingue veicolari.
La Corte di Cassazione si è espressa in questo senso a seguito di un ricorso di un cittadino extra-comunitario visto che il soggetto stesso deve essere perfettamente a conoscenza del contenuto del provvedimento stesso e per non violare le nostre disposizioni deve essere attestata dall’amministrazione l’impossibilità di provvedere alla traduzione stessa.