L’Inps, in accordo alla circolare n. 77 del 6 giugno 2012, informa che dal 1° giugno 2012, si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) i regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale entrati in vigore il 1° maggio 2010 per i 27 Stati membri dell’Unione Europea, in particolare il regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il regolamento (CE) n. 988/2009, sempre del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento 883/2004 di cui sopra.
La circolare nel nostro Istituto previdenziale contiene un riepilogo delle circolari pubblicate in materia di prestazioni pensionistiche e fornisce alcune precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio.
Nella circolare n. 82 del 1° luglio 2010, punto 4, è stato evidenziato che la nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica, a decorrere dal 1° maggio 2010, ai 27 Stati membri dell’Unione europea, esclusi quindi i tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia (vedi in particolare le circolari nn. 47 del 12 febbraio 1994 e 166 del 12 giugno 1995). Rientrano anche la Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione europea (vedi in particolare le circolari nn. 118 del 25 giugno 2002, 78 del 14 aprile 2003, 138 del 28 novembre 2006, 35 del 7 febbraio 2007 e il messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009) e, infine, anche alla Groenlandia (si veda a questo riguardo la circolare n. 8 del 13 gennaio 1987 ed il messaggio n. 39 del 7 marzo 2000).
► L’applicazione dei nuovi regolamenti comunitari
Nei confronti di tali Stati continuavano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.
Per gli effetti della Decisione n.1/2012 del 31 marzo 2012 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo CE/Svizzera sulla libera circolazione, a decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera, alla quale, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate in premessa, ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativa ai cittadini degli Stati terzi.
► I nuovi regolamenti UE in materia di congedo di maternità e parentale
Grazie alla Decisione n.76/2011, adottata il 1° luglio 2011 dal Comitato misto SEE e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 262 del 6 ottobre 2011, a decorrere dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), ai quali, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate in premessa, ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativa ai cittadini degli Stati terzi.