La corte di Cassazione ha deciso di intervenire sull’indennità di accompagnamento stabilendo la legittimità della relativa indennità per gli extracomunitari eliminando diversi impedimenti che ne limitavano il diritto.
La sentenza vale per gli extracomunitari che soggiornano legalmente in Italia anche se non sono in possesso la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno dell’Unione Europea: in questo modo è possibile richiedere l’indennità di accompagnamento e la pensione d’invalidità.
In effetti, la corte di Cassazione, sentenza del 5 luglio 2011 n. 14733, è intervenuta su una sentenza della Corte d’appello di Torino che aveva accolto la domanda di una cittadina extracomunitaria allo scopo di ottenere, quale cittadina marocchina e convivente con familiari lavoratori in Italia e titolare di permesso di soggiorno ma non della carta di soggiorno, l’accertamento del diritto alla corresponsione della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento.
La Corte di Torino – richiamando l’art. 41 dell’accordo di cooperazione firmato il 27 aprile 1976 tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, recepito dal Regolamento CE n. 2211/78, come interpretato dalla Corte CEE con sentenza n. 18 del 1991 – ha osservato che, secondo la sentenza europea, l’articolo 41 citato è norma direttamente applicabile, che vieta di discriminare i lavoratori di nazionalità marocchina e i loro familiari conviventi nel settore della sicurezza sociale.
Per la Comunità Europea la nozione di sicurezza sociale deve essere intesa in analogia con l’identica nozione che figura nel regolamento CE n. 1408/71 e in essa rientrano, quindi, anche le prestazioni di assistenza sociale come quelle rivendicate in giudizio.
Per questa ragione, la Corte ha ritenuto che negare le prestazioni in questione a un cittadino marocchino legalmente soggiornante in Italia solo perché titolare di permesso di soggiorno e non della carta di soggiorno concreti quella discriminazione rispetto al cittadino italiano, legata esclusivamente alla diversa nazionalità, che l’Accordo di cooperazione non consente.
La Corte d’Appello di Torino riteneva, infatti, che, nel caso di specie, non poteva trovare accoglimento la domanda relativa alla pensione di inabilità, non essendo stata fornita prova alcuna della sussistenza del requisito reddituale così come prevede l’articolo 12 della legge n. 118 del 1971.