La fatturazione elettronica non ha fatto altro che rivoluzionare il modo di lavorare di molte aziende che siano esse piccole o grandi. Ma anche dei liberi professionisti che spesso all’emissione della fattura erano abituati ad apporre una marca da bollo e si chiedevano come è possibile fare questo sulla e-fattura.
I software gestionali prevedono la possibilità di apporre una marca da bollo virtuale. Si potrà provvedere al pagamento totale di esse allo scadere del trimestre di riferimento. Un sistema molto comodo da utilizzare, considerando anche la possibilità di non dover acquistare ogni volta le marche da bollo, perchè è sufficiente compilare la sezione apposita.
Ma di seguito capiremo tutto nel dettaglio e cliccando qui https://fatturapro.click/ potrai avere molte informazioni sulla fatturazione elettronica e le sue specifiche.
Fatturazione elettronica: gli importi dei bolli
Gli importi dei bolli delle e-fatture che vengono inviate e trasmesse al Sistema di Interscambio, vengono calcolati in maniera diretta dall’Agenzia delle Entrate, la quale predispone il modello di F24 per il pagamento entro il termine preposto.
Sul portale preposto Fatture e Corrispettivi gli imprenditori e anche i loro consulenti contabili sono in grado di controllare l’elenco delle fatture emesse e soprattutto quelle che prevedono un’imposta di bollo. In questa maniera si è in grado di snellire e non di poco il lavoro e di limitare l’utilizzo del cartaceo, che ricordiamo è ancora previsto per i soggetti che sono esonerati dalla fatturazione elettronica.
Ricordiamo che a livello generale si prevede che l’imposta di bollo su un documento fiscale è dovuto in tutti i casi in cui lo stesso preveda un importo esente da IVA per un valore superiore ai € 77,47. Questo era previsto per le fatture cartacee e lo stesso vale per la fatturazione elettronica. Ciò che cambia è solo la modalità di assolvimento del bollo.
Pagamento trimestrale
Il 7 gennaio 2019 il decreto MEF ha stabilito che il pagamento delle marche da bollo che vengono utilizzate per le fattura elettronica, deve avvenire entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
Ma il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 4 Dicembre ha imposto un calendario nuovo:
- per i documenti emessi nel primo, terzo e quarto trimestre, il versamento del bollo dovuto può avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- per quelle imputabili al secondo trimestre solare il pagamento va effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Ricordiamo che l’importo è determinato dalla stessa Agenzia delle Entrate che predispone il modello F24 per il pagamento. Anche se la liquidazione può avvenire anche con addebito diretto su conto corrente bancario o postale.
Decreto liquidità e pagamento semestrale
Non mancano casi in cui le leggi vengono fatte per poi essere modificate a favore del cittadino, in questo caso dell’imprenditore. Il Decreto Liquidità ha sancito la possibilità di spostare la liquidazione del bollo dovuto nel semestre successivo al trimestre di riferimento.
Per poter fare questo, il limite di importo era inizialmente previsto a 1000 euro, con modifica il limite è stato abbassato a 250 euro.
Bollo fatturazione elettronica: il calcolo degli importi
Come già affermato, il calcolo del bollo dovuto si deve in maniera esclusiva all’Agenzia delle Entrate che predispone il modello F24 per la liquidazione dello stesso. Ma occorre procedere a un chiarimento non di poco conto.
L’Agenzia delle Entrate può rielaborare solo le fatture che il Sistema di Interscambio ritiene formalmente corrette e non le scarta. Un fattura che viene scartata dall’SDI si considera come se non fosse mai stata emessa. Proprio per questo motivo non concorre al calcolo del bollo dovuto.
Quindi nel caso in cui ci siano delle fatture analogiche che formano un binario parallelo al documento elettronico, occorrerà procedere al pagamento del bollo o apponendo apposito contrassegno, oppure in maniera virtuale.
A tal proposito dal primo gennaio 2015 i contribuenti che hanno scelto di assolvere il pagamento del bollo in maniera virtuale, devono presentare una dichiarazione che contiene il numero degli atti e i documenti emessi nell’anno solare precedente, distinguendoli per tariffa e utilizzando l’apposito modello.
La dichiarazione deve essere trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello preso come riferimento.