Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di riposo retribuito di 28 giorni non lavorativi, comprensivi di riposo settimanale e ferie annuali (articolo 36, comma 3 della Costituzione/Codice Civile art. 2109, Dlgs 66/2003 e successive modificazioni).
I giorni di ferie maturano in base ai mesi di lavoro, distribuiti nei 12 mesi, anche durante i periodi di assenza per maternità , congedo matrimoniale, malattia, ferie, per un periodo minimo che varia in base ai contratti di lavoro.
Se il datore di lavoro richiama il lavoratore dalle ferie in base a valide motivazioni, il lavoratore ha il diritto di fruire dei giorni di ferie non godute in un secondo momento, contratti collettivi permettendo.
Se il lavoratore si ammala prima delle ferie, può sospenderle e riprenderle dopo il periodo di malattia, se il datore di lavoro lo consente.
Se invece la malattia si verifica nel corso delle ferie, il lavoratore ha il diritto di fruirne dopo la malattia e d’accordo con l’azienda, a condizione che la malattia sia tale da impedire il pieno godimento delle ferie.
È il datore di lavoro che stabilisce il periodo di ferie, dandone comunicazione al lavoratore. In caso di chiusura dell’azienda per un periodo di ferie collettive, il lavoratore deve rispettare regole precise, in base alle quali vengono distribuite le ferie come di seguito precisato:
*Il lavoratore, su propria richiesta, ha diritto a due settimane continuative nel corso dell’anno di maturazione, a meno che non ci siano deroghe dei contratti collettivi del lavoro, che possono prevederle per eccezionali motivi di servizio, in base alla nota del ministero del Lavoro prot. n. 25/I/0004908 del 18 ottobre 2006.
*Il lavoratore ha diritto ad altre due settimane in maniera frazionata, entro 18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione, salvo deroghe della contrattazione collettiva.
*Può godere di ulteriori giorni di ferie in maniera frazionata, in base ai contratti o agli usi aziendali eventualmente stabiliti in base ai contratti collettivi o individuali.
Per quanto riguarda la retribuzione delle ferie, il periodo minimo di ferie è retribuibile solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di contratto a tempo determinato di durata inferiore a un anno.
Se il lavoratore non fruisce delle ferie dopo la scadenza prevista, che in genere è di 18 mesi, il datore di lavoro ha l’obbligo di versare i contributi all’Inps. Nel caso che il lavoratore non fruisca del periodo minimo legale di ferie, scattano sanzioni in base all’art. 7 della legge n. 183/2010.
APPROFONDIMENTI
*Il diritto alle ferie per gli apprendisti e i detenuti
*La cassazione e le ferie non godute del personale scolastico
*Ferie non godute e contribuzione lavorativa