L’Italia aderisce a diverse convenzioni internazionali che si occupano della tutela dei diritti dei lavoratori in qualsiasi contesto operativo.
Per quanto riguarda la ferie è possibile riferirsi ad almeno due contesti di riferimento, ossia la convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro – in particolare la Convenzione n. 132 dell’Organizzazione internazionale del lavoro all’articolo 9, n. 1, del 24 giugno 1970 n. 132 relativa ai congedi annuali pagati – che prevede che la parte ininterrotta di congedo annuale pagato menzionata al paragrafo 2 dell’articolo 8 della convenzione dovrà essere accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo mentre il resto del congedo annuale deve essere pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell’anno che dà diritto al congedo.
Non solo, in ambito europeo vige anche l’effetto dell’articolo 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente diversi aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
A questo proposito la direttiva prevede prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, oltre ai periodi minimi di ferie annuali. In particolare, all’articolo 7, in materia di ferie annuali, la Direttiva stabilisce che gli Stati membri devono prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro: l’articolo 7 della direttiva non rientra tra le disposizioni alle quali è consentito derogare.
In Germania, ad esempio, il Bundesurlaubsgesetz (legge federale sulle ferie) dell’8 gennaio 1963 stabilisce all’articolo , rubricato come Diritto alle ferie, che tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto, in ciascun anno, a ferie retribuite, mentre l’articolo 3, rubricato come durata delle ferie, dispone che le ferie hanno una durata minima di 24 giorni lavorativi l’anno.
La legge federale tedesca prevede che le ferie devono essere concesse e godute nell’anno in corso. Un riporto delle ferie all’anno successivo è ammissibile solo qualora sussistano rilevanti ragioni legate alla gestione dell’impresa o alla persona del lavoratore. In caso di riporto, le ferie devono essere concesse e godute nei primi tre mesi dell’anno successivo e qualora le ferie non possano essere più concesse, integralmente o in parte, a causa della cessazione del rapporto di lavoro, sarà versata un’indennità sostitutiva.
L’articolo 13 della legge federale sulle ferie prevede che i contratti collettivi possono derogare a talune disposizioni di tale legge qualora tali deroghe non comportino un danno per il lavoratore.