Il governo, lo avevamo già scritto, ha precisato che per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
Occorre però fare alcune precisazioni: il prossimo 17 marzo non è festivo ai sensi dell’articolo 5 della legge che disciplina il trattamento economico da riservare alle festività, e per questa ragione il prossimo 17 marzo è sì una giornata festiva ma senza diritto alla retribuzione.Le disposizioni prevedono che per equilibrare la giornata di festa senza retribuzione , si è stabilito che per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unita’ d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
Esiste un però: il giorno 4 novembre non rientra più tra le giornate festive essendo stata spostata alla prima domenica di novembre, perciò i lavoratori per il 4 novembre, oltre alla retribuzione per lavoro ordinario, compete anche una giornata retribuita in più a titolo di festività cadente di domenica nella misura di un sesto dell’orario settimanale di lavoro.
Ecco perchè un lavoratore dipendente, per festeggiare l’Unità d’Italia, ci rimetterà quasi una giornata di lavoro con somma gioia dei datori di lavoro; in sostanza, siamo alle solite: i lavoratori, come nella maggior parte dei casi, è l’unica categoria a rimetterci.
Non solo, la compensazione con il 4 novembre, sotto l’aspetto della retribuzione, del 17 marzo prossimo si applica soltanto alle imprese private, così come è stato osservato da diversi esperti, e quindi ne sono fuori i datori di lavoro non imprenditori, ovvero i dipendenti degli studi professionali, i dipendenti dei condomini o le famiglie per i collaboratori domestici.