Al momento tutto tace. Ricordiamo che a decorrere dall’anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.L’idea del provvedimento era quello di favorire l’incremento della produzione, con la possibilità di un accrescimento del Pil; infatti, proprio il Ministro dell’Economia Tremonti aveva riferito alla Camera che una disposizione del genere avrebbe portato ad un recupero dello 0,1% di Pil ogni anno.
Dal dettato normativo erano state escluse, per espressa volontà del legislatore, sia le festività conseguenti ad accordi con la Santa Sede, che le festività nazionalità del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno. Secondo alcune valutazioni, e in base a diverse proteste sollevate in fase di conversione della disposizione, da parte dei sindacati e delle associazioni turistiche, avevano ridimensionato la novità della norma, che ad oggi prende in considerazione esclusivamente le festività dei Santi Patroni, con il dubbio sul lunedì dopo il giorno di Pasqua ed il 26 dicembre (Santo Stefano), successivo al giorno di Natale.
In considerazione del senso della norma e delle relazioni accluse, dal legislatore, alla disposizione, in fase di conversione in legge, possiamo affermare che nulla dovrebbe cambiare per i due giorni richiamati. Al monento il Governo Monti non ha provveduto, entro la data prevista dalla legge (30 novembre 2011), ad emanare il D.P.C.M. che doveva stabilire le modalità di accorpamento delle festività residuali.
La norma, anche se per il 2012 non è più applicabile, resta ancora in vigore e nel caso in cui il Governo voglia rendere operativo, per l’anno 2013, il comma 24, dell’articolo 1, della legge n. 148/2011, non dovrà far altro che emanare un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 novembre 2012.