La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso particolare che non sembra proprio un caso limite: se un persona, uomo o donna, che risulta sottoposto ad un datore di lavoro risulta, poi, legata sentimentalmente allo/a stesso/a, in che modo si deve inquadrare il rapporto di lavoro?
Diciamo subito che la Corte di Cassazione ha ribadito che l’eventuale esistenza di un rapporto affettivo tra le parti non esclude la possibilità di instaurare anche un rapporto di lavoro, anche se poi esistono particolari casi limite e condizioni.
Infatti, la giurisprudenza ha più volte affermato che, salvo prova contraria, se il lavoro è svolto all’interno della famiglia e se a prestarlo è un congiunto, allora il lavoro deve essere considerato gratuito. In questo particolare caso, comunque, per tutelare la parte più debole del rapporto è necessario ricordare che, in base all’articolo 230 bis del codice civile, il familiare che presta la sua opera in modo continuativo la sua attività di lavoro nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento e partecipa agli utili dell’impresa.
Il richiamato codice civile afferma che
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Non solo, il nostro codice prescrive che la partecipazione all’impresa deve essere garantita
Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi
Può succedere, anche, instaurare rapporti affettivi tra un datore di lavoro, ad esempio un avvocato, e la sua segretaria. In questo caso occorre, per prima cosa, verificare se la segretaria è anche la fidanzata del professionista o è la fidanzata a fare la segretaria.
Per la Corte di Cassazione non esiste incompatibilità di ruolo, ossia una relazione sentimentale non esclude l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a patto che non si sono motivi validi che possano ritenere gratuita la prestazione che si è creata. In questo caso, è opportuno sapere che occorre manifestare l’intenzione della retribuzione per dissipare qualsiasi dubbio.