Come si è posto in evidenza in precedenti articoli dedicati alle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2010, il Legislatore ha inteso ampliare la platea degli utilizzatori del lavoro occasionale di tipo accessorio in modo particolare modificando l’art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.
A questo riguardo la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (o anche conosciuta come “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2010”) introduce, infatti, importanti novità in questo delicato campo.
Per dare risposte mirate e, nel limite del possibile, sempre più precise, l’Inps, il primo ente previdenziale del settore privato, con circolare n. 17 ha deciso di intervenire dettagliando le modifiche rispetto alla precedente normativa.
Grazie al nuovo testo normativo l’istituto previdenziale riconosce un utilizzo più ampio dei cosiddetti “buoni lavoro” inserendo novità significative al ruolo dei nuovi committenti e dettagliando in maniera più completa le possibili attività consentite.
A questo riguardo sono stati inseriti gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e con meno di venticinque anni di età; infatti, il nuovo testo della lett. e) dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 prevede che questi possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno.
Gli studenti possano essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università.
In questo modo si completa l’offerta di lavoro.
In questo dettato legislativo poi si ribadisce quanto è già previsto per gli studenti con meno di 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi presso istituti scolastici di ogni ordine e grado (art. 70, comma 1, lettera e).
Questi studenti possono poi accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici.
L’Inps precisa che devono essere, ad ogni modo rispettate, le condizioni previste dalla circolare n. 104 del 1 dicembre 2008 ( “periodi di vacanza”):
- “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
- “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
Non solo, L’Inps precisa anche le condizioni di applicabilità della nuova norma agli enti locali.
In questo caso, l’istituto previdenziale precisa che le attività concernenti i
lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti
di cui alla lett. b) dell’art. 70, come modificato dalla finanziaria 2010, sono circoscritte, nell’ambito del settore pubblico, agli enti locali, dovendosi intendere per essi i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali (ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).