L’Inps informa che il DPCM del 13 marzo 2012, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012, prevede una quota massima di ingressi per 35mila cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nel messaggio n. 8854 del 23 maggio 2012, oltre alla modalità di presentazione delle domande, sono descritte nel dettaglio le novità introdotte in materia dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012 e la ripartizione delle quote assegnate a Regioni e Province autonome.
Il decreto all’art. 1 prevede una quota massima di ingressi per 35.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La quota riguarda:
- lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri-Lanka, Ucraina, Tunisia;
- lavoratori stranieri non comunitari dei Paesi indicati alla lett.a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
All’articolo 2si prevede come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, l’ammissione in Italia di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi di origine ai sensi dell’art.23 del D.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
► Novità sui flussi di lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012
Per l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si applicano le disposizioni già diramate con circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 1602 del 25 febbraio 2011– concernenti diversi adempimenti.
In prima analisi le competenti Direzioni Provinciali del Lavoro, dovranno valutare gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione, richiedendo la revoca dei nulla osta già rilasciati.
► Decreto flussi stagionali 2012
Non solo, il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione.
L’Inps precisa che al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all’assunzione del lavoratore stagionale, purché con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.