La Finanziaria 2008 ha istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, il “Fondo per le vittime dell’amianto“, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.
Il decreto n.30 del 12 gennaio 2011, entrato in vigore il 13 aprile 2011, denominato Regolamento, ne ha disciplinato l’organizzazione e il finanziamento, e le modalità di erogazione del beneficio.
Questo decreto ha disciplinato, anche, la composizione, la durata in carica e i compiti del Comitato, istituito per la gestione del Fondo.
Possono accedere al Fondo per le vittime dell’amianto:
– i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall’INAIL e dal soppresso IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all’11% in “regime testo unico” e al 16% in “regime danno biologico”),
– i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell’assicurato.
Il beneficio è costituito da una prestazione aggiuntiva alla rendita percepita ed è erogato d’ufficio dall’INAIL.
Per l’accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza.
Il diritto al beneficio decorre dal 1° gennaio 2008 e la prestazione aggiuntiva è applicata alle rendite percepite da detta data.
La prestazione aggiuntiva è calcolata applicando, alla rendita percepita, la misura percentuale definita con decreto interministeriale.
Per la gestione del Fondo, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un “Comitato Amministratore” che si avvale delle competenti strutture dell’INAIL.
Il Comitato è composto da sedici membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il diritto alla prestazione aggiuntiva del Fondo, si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni (art. 2946 codice civile).
Il termine decorre:
– dalla data dell’entrata in vigore del Regolamento, 13 aprile 2011, per le rendite costituite precedentemente,
-dalla data di costituzione della rendita se successiva all’entrata in vigore del Regolamento.
Per maggiori informazioni si rinvia all’Inail.