Il Fondo è nato lo scorso 21 gennaio 2011 con il decreto n. 33 quando che istituisce presso l’Inps il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici”, con lo scopo di attuare interventi per il sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore.
Il Fondo è uno strumento importante che deve operare nell’ambito ed in connessione con i processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e ha lo scopo di fornire alle imprese che applicano il contratto collettivo del settore delle assicurazioni uno strumento di supporto che permetta di favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
Il Fondo può erogare due differenti prestazioni, in particolare in via ordinaria provvede a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari, e si iccuoa di finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
In via straordinaria si occupa di erogare, in forma rateale, assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di agevolazione all’esodo, per un periodo massimo di 60 mesi sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
Ricordiamo che per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell’attività e per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è riconosciuta ai lavoratori la contribuzione figurativa, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
Il valore retributivo da attribuire è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.