Un’importante sentenza della Corte di Cassazione in materia di formazione nel nuovo contratto di apprendistato; infatti, la Suprema corte, attraverso la sentenza del 13 febbraio 2012 n. 2015, ha precisato che nel contratto di formazione e lavoro l’attività formativa, compresa nella causa negoziale, può essere somministrata al lavoratore anche nel corso dell’effettivo svolgimento delle mansioni, e non necessariamente precederlo.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha voluto precisare la sua posizione in merito al nuovo contratto di lavoro tanto da voler intervenire sulla licenziabilità “ad nutum” in caso di apprendistato “non genuino” che nasconde un rapporto a tempo indeterminato. Nella fattispecie la Corte è intervenuta per dirimere il caso di una lavoratrice che aveva sostenuto di essere stata inquadrata dal 19 novembre 1999 con contratto di apprendista e di essere stata poi licenziata il 31 ottobre 2002 per il termine del contratto. Secondo la lavoratrice l’impresa aveva dissimulato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il recesso doveva essere ritenuto ingiustificato.
In effetti, per la Corte di Cassazione se durante il periodo d’apprendistato siano svolte effettive mansioni lavorative, magari anche ripetitive, il lavoratore non può eccepire che il suo rapporto di lavoro sia un tempo indeterminato “mascherato da apprendistato” in quanto la tipologia contrattuale dell’apprendista prevede un mix appunto tra formazione e lavoro ad essa finalizzata.
Per la Corte di il comportamento del datore è del tutto legittimo perché rientra a tutti gli effetti nel nuovo contratto di apprendistato in virtù dei contenuti del decreto legislativo n. 167 del 2011: il conratto di apprendistato deve essere considerato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’obiettivo di occupare e formare e i giovani al fine di facilitare il suo inserimento nel mondo del lavoro.
Per la Cassazione nel contratto di apprendistato, come in quello di formazione e lavoro, l’attività formativa che è compresa nella causa negoziale è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere. La formazione deve però esserci e deve essere anche adeguata alla sua figura professionale.