Il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai permessi ed ai congedi per motivi di studio richiesti da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni. La disciplina, ricorda sempre il Dipartimento, dovrà sempre contemperare un equilibrio tra le esigenze amministrative ed il diritto allo studio.
Ricordiamo che esistono differenti istituti tra cui il congedo per la formazione e le 150 ore di permessi retribuiti all’anno. Nel primo caso i congedi sono previsti dall’articolo 5 della legge n. 53/2000 e sono utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati, secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi, ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni.
In effetti, ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Ricordiamo che durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
Il datore di lavoro ha facoltà di non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di congedo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.