Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP n. 10395 del 1° marzo 2013, ha fornito un parere all’Università degli studi di Napoli Federico II, sull’attuazione delle procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il Dipartimento chiarisce che, in base al contenuto della norma, il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato.
Per via di questa previsione, ai dirigenti non spetta il potere di decidere il trasferimento, la cui titolarità va individuata alla stregua dell’assetto organizzativo vigente per l’amministrazione interessata, ma solo di esprimere un parere che assume rilievo qualora sia negativo e sia opposto al dipendente assegnato che intenda accedere alla mobilità esterna.
Infatti, per il Dipartimento la lettura dell’articolo 30, comma 1, del decreto 165/2001, ovvero
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza
è quella secondo cui il trasferimento per mobilità è disposto dal titolare dell’ufficio competente, secondo l’organizzazione della singola amministrazione, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell’ufficio cui il perosnale da trasferire è assegnato insieme al parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell’ufficio cui il personale da trasferire sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
Ricordiamo che il Dipartimento è stato interpellato lo scorso gennaio 2013 al fine di conoscere l’esatta portata applicativa dell’articolo 30, comma 1, della legge 165/2001 visto che, in sede di contrattazione collettiva, si continua a non tenere conto delle prerogative del datore di lavoro in merito al trasferimento interno.
Infatti, in accordo a queste prassi, l’amministrazione di appartenenza nulla potrebbe opporre al trasferimento del dipendente una volta trascorso i famosi cinque anni di permanenza nella sede di prima destinazione.