Il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto sull’annosa questione e ha deciso, attraverso una precisa richiesta, di offrire il suo parere sui riposi e permessi per il personale in part-time verticale.
Il parere arriva con la nota prot. DFP n. 0036667 del 12 settembre 2012: il Dipartimento si esprime a riguardo a quanto previsto dall’art. 42 comma 5 e ss., del decreto legislativo n. 151/2001 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave) relativamente al personale in regime di part time verticale.
Il Dipartimento ricorda che il contratto collettivo di riferimento ha disciplinato la fruizione dei congedi e permessi per il personale a tempo parziale e in questo contesto si prevede che al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano gli istituti normativi previsti dal medesimo contratto, in quanto compatibili, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione.
Per questa ragione, il Dipartimento ribadisce e conferma che le ferie e le festività soppresse, o le altre assenze previste dalla legge e dal contratto nel caso di part-time verticale, spettano in numero proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno, individuando specifiche deroghe.
Il Dipartimento ricorda poi che tra queste deroghe non è menzionato il caso del congedo di cui all’art. 42, commi 5 ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 e, in caso di part-time verticale la sua durata deve essere riproporzionata in osservanza della regola generale espressa nella clausola, precisandosi che tale modalità applicativa continua a verificarsi sin quando perdura la situazione che l’ha originata, ossia sino a quando il dipendente fruisce del part-time verticale. Tale calcolo andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua opera in regime di part time, la cui durata è fissata in precedenza.
Non solo, nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà poi riproporzionato e così detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente.