Il Garante per la protezione dei dati personali con la deliberazione del 15 dicembre 2011 n. 488 ha modificato il provvedimento del 14 maggio 2009 recante esonero dall’informativa per l’Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC).
Considerato che con tale provvedimento, nel ravvisare una manifesta sproporzione per le società che operano nel settore dell’obbligo di rendere un’informativa in forma individualizzata in relazione al trattamento di dati personali provenienti da fonti pubblicamente accessibili e sulla base degli stessi elaborate nel rispetto dei principi posti in materia di protezione dei dati personali, aveva imposto, quali misure appropriate a garanzia degli interessati, la pubblicazione, sulle versioni cartacee di Pagine Gialle e di Pagine Bianche, nonché sui rispettivi siti web, di un’unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall’art. 13, commi 1 e 2 del Codice, da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese associate ad ANCIC, anche per il tramite dell’associazione di categoria.
Non solo, era stato imposto anche a ciascuna società di pubblicare permanentemente l’informativa anche sul proprio sito web e, ad ANCIC, di tenere costantemente aggiornato l’elenco delle società di informazione commerciale alla medesima aderenti in modo da rendere più agevole per gli interessati anche l’acquisizione degli elementi dell’informativa sul trattamento dei dati personali che li può riguardare mediante la consultazione del sito web delle società associate.
Ora, a parziale modifica del provvedimento del 14 maggio 2009 di esonero delle associate ANCIC si dispone la pubblicazione, sulla terza di copertina e sulla contropagina della versione cartacea di Pagine Gialle (Lavoro), di un testo di informativa a colori avente contenuto identico rispetto a quella attualmente resa, inserendo alla voce ANCIC riportata nell’elenco alfabetico di Pagine Bianche un semplice rimando al testo pubblicato su Pagine Gialle (Lavoro).
L’Autorità rileva anche la necessità di individuare anche nell’inserimento sui siti web di Pagine Gialle e di Pagine Bianche di appositi banner (aventi le caratteristiche individuate nell’allegato alla nota del 1° dicembre 2011) che consentano l’immediata apertura del testo dell’informativa insieme alla permanente pubblicazione, da parte di ciascuna società di informazione commerciale aderente ad ANCIC, sul proprio sito web, dell’informativa prevista dall’art. 13 del Codice, da evidenziarsi adeguatamente in autonomi riquadri di immediata consultazione.
Infine, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera c) del Codice, prescrive, quale misura opportuna, che ANCIC continui a tenere costantemente aggiornato l’elenco delle società di informazione commerciale ad essa aderenti, allo stato già presente sul proprio sito web.