Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto alcuni chiarimenti in merito alla circolazione dei documenti valutativi all’interno dell’azienda. Infatti, per il Garante, attraverso il suo provvedimento dello scorso 4 ottobre 2012 (pubblicato nella Newsletter n. 365 dell’8 novembre 2012), chiarisce che l’azienda è tenuta ad adottare ogni misura idonea a garantire la piena riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti di valutazione dei dipendenti.
La decisione del Garante conferma la sua linea in materia di tutela dei dati personali e arriva accogliendo, almeno in parte, il ricorso di un dirigente che si lamentava per aver ricevuto la propria scheda, in busta aperta, da personale amministrativo addetto a un’altra struttura dell’azienda.
Il dirigente, sentendosi leso nei suoi diritti, ha contestato all’amministrazione anche la mancata risposta alla richiesta di informazioni relative al trattamento dei propri dati personali.
Il ricorso del dirigente era stato formalizzato al Garante lo scorso 16 maggio 2012 nei confronti dell’Azienda Ospedaliera con il quale il dirigente medico operava in regime di convenzione presso una struttura complessa.
Il dirigente medico, nel contestare le modalità dell’avvenuta consegna del “Documento di Valutazione area dirigenza medica e sanitaria” (non custodito in busta) da parte del personale di segreteria, ha ribadito
le richieste (già avanzate con interpello preventivo) volte ad avere conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, con specifico riferimento ai dati contenuti nel predetto Documento di Valutazione (DIV), a conoscere le modalità del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento medesimo, nonché l’ambito di comunicazione dei dati stessi; rilevato che la ricorrente, ritenendo illecito il trattamento in questione – poiché la predetta scheda di valutazione le sarebbe stata consegnata “aperta”, senza l’utilizzo di una busta, per il tramite di personale di segreteria anche non formalmente assegnato alla struttura complessa di KW presso la quale l’interessata svolge la propria attività – ha contestato tale trattamento opponendosi alla sua futura reiterazione.
Nello specifico, l’azienda, in sede di dibattito, ha provveduto a dare sufficiente riscontro alle domande del dipendente e ha anche fornito elementi utili a evidenziare l’assenza di trattamenti illeciti.
Il Garante, nel corso di alcune verifiche effettuate, ha comunque ravvisato dichiarazioni contrastanti sulle modalità di effettiva circolazione dei documenti valutativi all’interno dell’azienda, tanto da non far ritenere sufficientemente dimostrata la piena idoneità delle misure adottate a tutela della privacy.
Per questa ragione, il Garante ha imposto al datore di lavoro di garantire maggiori tutele affinché il contenuto delle schede individuali di valutazione non possa essere letto dal personale incaricato della consegna o da altre persone non autorizzate.