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Gestione separata Inps, requisiti di reddito per indennità una tantum

 Il lavoratore a progetto ha diritto all’indennità una tantum per disoccupazione se è in possesso di un reddito percepito nell’anno precedente l’anno di riferimento, ovvero l’anno in cui è finito il rapporto di lavoro. Il reddito deve essere compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro.

Il lavoratore a progetto deve essere in possesso anche di un accredito contributivo di almeno una mensilità nell’anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell’anno precedente. L’accredito contributivo si può desumere dal proprio estratto conto previdenziale dell’Inps.

Si precisa che il requisito di reddito è valido per gli anni 2010, 2011 e 2012, per quanto riguarda il reddito lordo dell’anno precedente non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro, mentre per l’anno 2009 il reddito massimo non dovrà superare il minimale previsto annualmente per l’accredito contributivo.

L’Inps, con la circolare n. 6762 del 2012, ha precisato che il requisito di reddito richiesto dalla legge si accerta con riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente all’anno di riferimento, cioè all’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Nello specifico:

*per le domande il cui anno di riferimento è il 2012, occorre accertare i redditi 2011;
*per le domande il cui anno di riferimento è il 2011, occorre accertare i redditi 2010;
*per le domande il cui anno di riferimento è il 2010, occorre accertare i redditi 2009;
*per le domande il cui anno di riferimento è il 2009, occorre accertare i redditi 2008. In tale anno il limite massimo reddituale previsto per l’accredito contributivo è di 13.819 euro, detto minimale di reddito.

Si precisa ancora che il reddito è indicato nel modello Cud. Infatti, il reddito da considerare è quello soggetto a contribuzione e indicato nel modello Cud consegnato dal datore di lavoro denominato anche committente. La cifra è indicata nella parte ”C sezione Collaborazioni coordinate e continuative”, il punto relativo ai compensi corrisposti al collaboratore (punto 9 del Cud 2012).

DA RICORDARE
Non va considerato quale reddito valido ai fini della prestazione assistenziale per disoccupazione il reddito del punto 1 della prima pagina del modello Cud, in quanto quello è il reddito imponibile fiscale al netto della contribuzione previdenziale dovuta a proprio carico.

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