Il nuovo assetto normativo per gli iscritti all’Inpgi prevede che dal 1° gennaio 2011 tutti i lavoratori dipendenti che matureranno i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia potranno accedere al pensionamento con un’unica finestra mobile dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Al contrario, per i lavoratori autonomi la finestra si apre dopo 18 mesi.
Per le pensioni di anzianità il regolamento dell’Inpgi prevede che l’iscritto è, a domanda, ammesso, in base alle decorrenze previste per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per questa ragione le novità introdotte dal recente provvedimento legislativo trova da subito applicazione senza per questo modificare il regolamento dell’istituto previdenziale.
Secondo il parere dell’Inpgi restano comunque confermati, anche per il futuro, i requisiti più favorevoli (57 anni d’età e 35 anni di contribuzione) per accedere alla pensione d’anzianità con gli abbattimenti previsti dal Regolamento Inpgi. Anche in tale ipotesi trova però applicazione diretta ed immediata la nuova normativa sulle finestre (12 mesi dal raggiungimento dei requisiti).
Per la pensione di vecchiaia le finestre non sono attualmente previste dal regolamento Inpgi e, per questa ragione, non si configura un’applicazione automatica.
L’Istituto si è assunto l’incarico di valutare i profili tecnici e giuridici per definire una serie di raccordi con le norme Inps, in particolare sulla totalizzazione.
Restano confermate le precedenti normative in materia di finestre per coloro i quali hanno già raggiunto o raggiungeranno, entro il 31 dicembre 2010, i requisiti per la pensione.
Dal 1 gennaio 2010 e fino al 31 dicembre del 2012 è in vigore il nuovo limite di età di 60 anni per accedere alla pensione di anzianità con almeno 35 anni di contribuzione.
Non esiste nessun limite di età anagrafica in caso che si riesca a dimostrare almeno 40 anni di contribuzione.
Il diritto alla pensione di vecchiaia matura al compimento del sessantesimo anno di età per le donne quando siano stati versati almeno 240 contributi mensili (20 anni di contributi).
Per gli effetti dell’innalzamento del nuovo limite di età a 60 anni l’azienda potrà risolvere, così come prevede l’articolo 33 del contratto collettivo di lavoro, il rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale solo nei confronti dei giornalisti che abbiano almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età anagrafica.