Gli orari delle visite medico fiscali in caso di malattia del lavoratore non sono uguali per tutte le categorie di lavoratori. Variano, infatti, in base all’ambito in cui opera il lavoratore, che può essere pubblico o privato.
Precisiamo, quindi, che per la visita medico fiscale
*ai dipendenti privati, per 7 giorni su 7, è richiesta la reperibilità nelle fasce orarie che vanno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
*ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, per 7 giorni su 7, è richiesta la reperibilità nelle fasce oraie comprese fra le 09:00 e le 13:00 e le 15:00 e le 18:00.
Generalmente, per i dipendenti pubblici, rispetto ai privati, la norma è più severa per quanto riguarda l’orario di reperibilità per malattia, in quanto ne esige 4 ore per la mattina, dalle 9 alle 13, e 3 ore per il pomeriggio dalle 15 alle 18. Il lavoratore in malattia è obbligato ad essere reperibile, durante queste fasce orarie, presso il suo domicilio o presso un altro indirizzo da comunicare il giorno stesso in cui inizia la malattia. L’obbligo di reperibilità in malattia vale anche per i giorni non lavorativi e festivi.
Non hanno l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità in malattia i lavoratori dipendenti che si assentano dal lavoro a causa di *patologie gravi, per le quali devono sottoporsi a terapie salvavita, o per *infortuni sul lavoro, oppure per *malattie invalidanti per le quali è riconosciuta la causa di servizio, *per gravidanza a rischio oppure per *patologie per le quali è riconosciuta l’invalidità. Questa norma vale sia per i dipendenti pubblici sia per i dipendenti privati.
Precisiamo che l’introduzione del sistema telematico Inps per le visite di controllo medico fiscale per i dipendenti pubblici e privati in malattia, ha reso più snelle, per il datore di lavoro, le modalità per richiedere il controllo di un dipendente in malattia. Infatti, la richiesta è immediata e quindi il controllo della visita medico fiscale dell’Inps può arrivare anche nello stesso giorno in cui ha inizio la malattia.
A loro volta, tutti i dipendenti pubblici e privati, sempre online, possono consultare in qualsiasi momento i propri attestati/certificati direttamente sul sito dell’Inps: i canali web attivati e certificati dall’Ente, infatti, sono accessibili per la consultazione degli attestati di malattia e la consultazione di certificati di malattia. E in ogni momento si può richiedere all’Inps l’invio automatico dei certificati alla propria casella di posta elettronica certificata, Pec.
ho letto l’articolo delle visite fiscali che chiude testualmente:”patologie per le quali è riconosciuta l’invalidità. Questa norma vale sia per i dipendenti pubblici sia per i dipendenti privati.”
Non convinto di questa affermazione ho navigato in altri siti ove,invece, viene precisato che tale agevolazione non si applica ai dipendenti privati.Nello specifico sul sito http://www.consulenzalegale.it ho letto il presente quesito:Contratto collettivo: commercio – impiegata IV livello In caso di malattia per depressione sussiste l’obbligo di reperibilità del lavoratore? Che tipo di certificazione occorre produrre per poter essere esentati dall’obbligo di reperibilità?
Grazie
Saluti
RISPOSTA
Probabilmente hai sentito parlare al telegiornale delle cause di esenzione dall’obbligo di reperibilità relative alla visita del medico fiscale, introdotte dal Ministro Brunetta, con decreto del 18 dicembre 2009.
L’articolo 2 del suddetto decreto prevede i casi di esclusione dai controlli di reperibilità; si introduce infatti il principio dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia dovuta a:
• patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
• infortuni sul lavoro;
• patologie per riconosciuta causa di servizio;
• stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Si considerano inoltre esonerati dall’obbligo di reperibilità i dipendenti pubblici nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale, per il periodo indicato nella prognosi.
Tale norma tuttavia, si applica esclusivamente ai dipendenti pubblici. I lavoratori privati invece non possono godere di casi di dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità, previste dalla legge.
Mi dirai: ma tutto questo non è costituzionale, non siamo uguali dinanzi alla legge ???
E’ vero e probabilmente un giorno la Corte Costituzionale estenderà la suddetta norma anche al lavoro privato.
Attualmente, soltanto la contrattazione collettiva può prevedere per i lavoratori privati, dei casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità.
Il tuo CCNL non prevede nulla di tutto questo.
Poichè l’argomento è interessante per evitare errori gradirei qualche chiarimento.
Grazie
Sono in malattia da3 giorni…Nn ho avvisato il datorelavoro .. Solo xche ho letto che x l avviso d malattia viene dato alla INPS direttamente dal medico… Ma sino ad oggi sono a casa e non è venuto nex x controllo.. Qualcuno sa darmi risposta grazie.