Il decreto Monti, per la precisione all’articolo 40, comma 3, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, comprende un’interessante norma che favorirà la permanenza in Italia del lavoratore straniero eliminando alcune pastoie burocratiche.
In particolare, allo scopo di facilitare l’impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, è stato modificato l’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con l’inserimento del comma 9-bis.
Questo significa che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa.
Il comma 9-bis prevede che, anche qualora non venga rispettato il termine di venti giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Ricordiamo che il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
Il nuovo comma aggiunto dal governo Monti prevede che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.
Non solo, deve essere stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
La modifica per il lavoratore straniero mira a facilitare la sua coesione nel tessuto sociale del Paese.