Il governo Monti su un pacchetto di quattro emendamenti che racchiudono l’intero testo, con qualche modifica rispetto al provvedimento varato dalla commissione Lavoro, il Governo ha chiesto la fiducia. I quattro emendamenti su cui il Governo ha posto la fiducia prevedono la flessibilità in entrata, gli ammortizzatori sociali, la flessibilità in uscita e sulla formazione.
All’iniziativa del Governo la CGIL ha espresso una valutazione negativa perché per la maggiore centrale italiana le istituzioni potevano di certo fare di più. Infatti, la nota della Segreteria Confederale CGIL, cha ha analizzato punto per punto l’ultima versione del Ddl sul mercato del lavoro, è piuttosto critica
Si è ancora in presenza di un testo che ha bisogno di importanti modifiche. Il testo del decreto, secondo la CGIL, conterebbe “diverse novità positive e alcuni peggioramenti
Se da una parte la CGIL apprezza il fatto che il compenso dei collaboratori a progetto non possa essere inferiore ai minimi salariali dei lavoratori subordinati equivalenti alla finalmente sospirata introduzione del concetto di “presunzione di subordinazione” si pongono le premesse normative per un’importante opera di pulizia del mercato del lavoro dalle forme elusive di ricorso al lavoro autonomo, dall’altra aver introdotto il limite dei 18mila euro lordi annui, ossia poco superiore a 700 euro,significa aver impedito l’efficacia di un’opera di bonifica del mercato del lavoro dai comportamenti elusivi.
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Non solo, la stessa CGIL vede in questo testo pochi elementi che possono contrastare la precarietà; in effetti, al già grave
superamento dell’obbligo di giustificazione per il primo ricorso al contratto a termine o di somministrazione, raddoppiando il periodo “senza bisogno di giustificazione”a 12 mesi, o prevedendo in alternativa la possibilità per la contrattazione collettiva di disporre che fino al 6% dell’organico aziendale si possa evitare l’obbligo di giustificazione per il ricorso a rapporti a termine o in somministrazione
Sulla disciplina dei licenziamenti, la correzione negativa, introdotta in Commissione, secondo cui in caso di esito inefficacie del tentativo obbligatorio di conciliazione, il licenziamento decorre retroattivamente dal giorno della comunicazione al lavoratore, e il periodo lavorato in costanza di tentativo di conciliazione viene declassato a periodo di preavviso, rappresenta un atto chiaramente vessatorio e di dubbia legittimità.
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