Importante novità in merito al decreto legislativo per il riordino dei congedi, aspettative e permessi.
Si è, infatti, concluso l’iter presso il consiglio dei ministri per la definizione dello schema del decreto legislativo recante delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, così com’è stato espressamente previsto dall’articolo 23 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (noto come Collegato lavoro).
Lo schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Secondo le osservazioni di Rausei e Tiraboschi, attraverso un articolo pubblicato sull’autorevole quotidiano di informazione economica – Il Sole 24 Ore – lo scorso 10 giugno 2011, con questo nuovo decreto legislativo si semplifica e si razionalizza il quadro normativo di riferimento di un particolare ambito sociale e previdenziale portando un contributo preciso e serio anche sul versante del contenzioso; in effetti, questa particolare materia è composta da permessi e congedi di difficile interpretazione e soluzione che, spesso e volentieri, si sono ravvisati gli estremi per la sua corretta interpretazione in Corte di Cassazione, in sede Inps o arrivando anche a chiedere giudizi di legittimità.
Ricordiamo che la legge delega n. 183/2010 all’articolo 23 comma 1 aveva messo in evidenza i diversi principi ispiratori a cui doveva attenersi il governo.
Il Parlamento aveva, in effetti, chiesto al Consiglio dei Ministri un intervento mirato e diretto per una ridefinizione della normativa ispirandosi a ragioni di effettiva praticità e chiarezza.
In effetti, il comma 1, all’articolo 1, invitava il governo a tener conto di un coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, di una indicazione esplicita delle norme abrogate e un riordino delle tipologie di permessi.
L’attuale testo appena licenziato dal governo intende dare risposte precise ai lavoratori chiarendo ed estendendo alcuni riferimenti normativi, come la possibilità per la lavoratrice di chiedere il ritorno al lavoro secondo alcuni precisi vincoli.
Da domani pubblicheremo alcuni post che metteranno in luce alcuni aspetti.
Chiarimenti sul cumulo dei permessi lavorativi a favore del lavoratore dipendente pubblico (insegnante) che assiste due disabili gravi parenti di primo grado conviventi non ricoverati a tempo pieno in istituto (legge 104 art. 33 oltre accompagnmento). Sei giorni mensili e quattro anni di congedo straordinario ? Inoltre essendo tale docente disabile al 75% come si calcolano i due mesi annui di anticipazione al pensionamento ? Quali sono le novità sul prepensionamento di chi assiste disabili gravi e gravissimi ? Il Governo non si rende conto che in caso di pluralità di disabili gravi assistiti la qualità e la quantità delle prestazioni lavorative (ad es. insegnamento) si riducono notevolmente ? Perchè non viene fatto un provvedimento legislativo con urgenza su tale prepensionamento, anche considerando la disponibilità di nuovi posti di lavoro per i giovani ? Importantissimo risolvere questi gravissimi urgenti problemi per chiunque coinvolto e anche per non danneggiare involontariamente gli altri. Si parla di venti anni di contributi versati ma la pensione sarà rapportata agli anni di contributi versati, quindi minima o ci saranno altri criteri in tal caso ? Tale prepensionamento è previsto anche per i docenti lavoratori nella scuola ? Infiniti ringraziamenti. Stefano.