È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2011, il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2011 n. 171, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In effetti, il regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all’accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato. Il regolamento si attua anche alle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici non economici fino a quelli di ricerca e delle università.
Il decreto chiarisce che per inidoneità psicofisica permanente assoluta si intende lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa o per inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.
Si ricorda che l’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica permanente spetta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente o al dipendente interessato.
Non solo, le disposizioni ricordano anche se il dipendente presta servizio in un’amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura è attivata dall’amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio e la segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 22, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il dipendente può presentare istanza per l’avvio della procedura all’amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.
La pubblica amministrazione avvia la procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente in caso di assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento o per disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio, oltre alle condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.