Al via il maxi concorso della Guardia di Finanza: il concorso pubblico indetto per l’anno 2019 è finalizzato al reclutamento di 965 Allievi Finanzieri che saranno ammessi al corso di formazione (ecco il bando). Il bando pubblico è rivolto a VFP1 e VFP4: la domanda dovrà essere presentata entro ile ore 12.00 del 27 maggio 2019 secondo la procedura telematica prevista (su www.gdf.gov.it nella sezione ‘Concorsi’ tutti i dettagli).
Possono partecipare al concorso
a) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. “VFP1”) che abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, almeno sette mesi in tale stato, o in rafferma annuale (c.d. “VFP1T”), in servizio;
b) volontari in ferma prefissata ferma quadriennale (c.d. “VFP4”) in servizio o in congedo, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;
c) tutti coloro che siano in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (livello “B2”) o superiore.
Tutti i posti a concorso verranno suddivisi:
805 per il contingente ordinario
160 per il contingente di mare di cui:
60 alla specializzazione “Nocchiere”
80 alla specializzazione “Motorista navale”
20 alla specializzazione “Operatore di Sistema”.
Per partecipare al bando per 965 allievi finanzieri. i cittadini italiani dovranno avere una serie di requisiti:
– dovranno avere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017 svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
– dovranno godere dei diritti civili e politici;
– dovranno essere in possesso del diploma di istruzione secondaria:
– non dovranno essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
– non dovranno essere, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati o non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
– non dovranno trovarsi, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
– dovranno essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
– non dovranno essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica amministrazione o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per coloro che partecipano per il contingente ordinario, per inattitudine al volo o alla navigazione e, per coloro che partecipano per il contingente di mare, per inattitudine al volo;
– non dovranno essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.
Ecco le prove e gli accertamenti previsti:
prova scritta;
prove di efficienza fisica;
accertamento dell’idoneità psico-fisica;
accertamento dell’idoneità attitudinale;
valutazione dei titoli.