La legge 104/92 è certamente una norma che nelle intenzione avrebbe dovuto riformare in modo profondo le politiche sociali a favore delle persone disabili e dalle loro famiglie.
L’articolo 33 prevede la concessione dei permessi lavorativi a favore dei lavoratori che assistono un familiare con handicap grave, e per gli stessi lavoratori con grave disabilità.
Dal 92 in poi, sull’argomento vi sono state circolari applicative, spesso contradditorie, sentenze e norme che hanno chiarito e rivisto l’iniziale impianto della disposizione.
Il risultato é che spesso i diretti interessati non riescono bene a comprendere quali siano i propri diritti e come ottenerli.
I 3 giorni di permessi mensili previsti dalla legge 104/92 per i lavoratori che siano affetti da un handicap in situazione di gravità e per i lavoratori che assistono figli e familiari con handicap possono essere fruiti anche frazionandoli in permessi orari.
La norma prevede che il lavoratore o la lavoratrice con figlio gravemente disabile o che assiste un familiare o affine (entro il 3° grado) gravemente disabile, o il lavoratore o la lavoratrice con grave disabilità, ha diritto:
- a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso
- a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza
In successivi articoli affronteremo alcuni temi relativi alla 104 ma per ora ci soffermeremo su due recenti messaggi diffusi dall’INPS.
l’isituto previdenziale con il messaggio n. 26411/09 ha ribadito che cosi come avviene per il part-time verticale, nell’ipotesi di cassa integrazione guadagni, i tre giorni di permesso che spettano devono essere riproporzionati in relazione all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e quindi ridimensionati per effetto della riduzione della prestazione lavorativa prestata in azienda per il ricorso all’integrazione salariale.
Non solo, prima di inoltrare domanda alle sedi previdenziali competenti è opportuno inoltre verificare l’ammissibilità della richiesta. È quanto emerge da un diverso messaggio in merito alle richieste inoltrate da dipendenti della Banca d’Italia che si sono visti respinte le domande già presentate.
Infatti, l’INPS ha precisato, messaggio del 16 Novembre 2009 n. 26241, che per i dipendenti della Banca d’Italia, data la natura pubblicistica dell’ente, non sussiste il requisito della copertura assicurativa INPS e pertanto risulta competente alla concessione di tali benefici per il personale in questione il datore di lavoro con il relativo onere economico.
Torneremo presto sulla legge 104/92.