Abbiamo segnalato già qualche tempo fa i cambiamenti che la riforma Monti o Riforma delle pensioni ha apportato alle norme contributive per gli imprenditori agricoli: dal 2012, infatti, aumentano anche i contributi agricoli previdenziali per lavoratori agricoli e coltivatori diretti per maternità e Inail.
Quindi, dal 2012, oltre ai contributi calcolati sull’aliquota, ci sono anche dei contributi obbligatori per i lavoratori agricoli e i coltivatori diretti, ovvero anche il contributo di maternità che per il 2011 era di 7,49 euro e i contributi Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che nel 2011 erano pari a 768,50 euro per le zone normali e a 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
Oltre ai contributi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, l’Inail consente il versamento di un’addizionale sui contributi previdenziali per il danno biologico. In base alla circolare n. 128 del 2011 dell’Inps, il contributo dovuto come addizionale sui contributi previdenziali agricoli è dell’1,15% per il 2010, che è stato recuperato nel terzo trimestre 2011.
Il metodo di calcolo e le modalità di versamento
dei contributi previdenziali
per lavoratori agricoli e coltivatori diretti
Per quanto riguarda il calcolo dell’aliquota di computo, utile ai fini pensionistici, a vantaggio dei lavoratori agricoli questa volta, è stata stabilita una variazione percentuale annua in aumento che porterà l’aliquota alla misura del 24% dal 2018. Si ricorda che nel 2011 l’aliquota era del 20,3%, nel 2012 è al 21,6%, nel 2013 passerà al 22% e ogni anno aumenterà dello 0,4% fino al 2018, anno in cui raggiungerà il 24%, come tutte le aliquote contributive di finanziamento.
L’aliquota di computo, secondo quanto precisato dall’Inps (Legge n. 335 1995) è la percentuale che viene applicata alla retribuzione o al reddito pensionabile di ogni anno per calcolare i contributi figurativi accumulati ed ottenere l’ammontare contributivo individuale. Da non confondere con l’aliquota di finanziamento, alla quale è effettivamente assoggettato l’iscritto alla Gestione.
Infatti, le due aliquote non coincidono. Da precisare che l’aliquota di finanziamento inferiore all’aliquota di computo significa un maggior rendimento dei contributi versati. Di questo hanno beneficiato finora i lavoratori agricoli d’età inferiore a 21 anni e i lavoratori agricoli con più di 21 anni nelle aree svantaggiate, mentre per tutti l’aliquota di computo era del 20,30. Purtroppo, dal 2018 questi lavoratori non avranno più tale beneficio, in quanto l’aliquota contributiva di finanziamento sarà allineata all’aliquota di computo, nella misura del 24% per entrambe.