Il lavoratore con contratto a progetto deve essere in possesso dei requisiti di accredito contributi rilevabili nel proprio estratto conto previdenziale.
Due precisamente i requisiti di accredito contributivo: un mese di contributi accreditato nell’anno di riferimento e tre mesi di contributi accreditati nell’anno precedente. Tuttavia bisogna chiarire quale dei due è l’anno di riferimento ai fini dell’accredito contributivo, dopo aver verificato l’anno di riferimento relativo al reddito.
Per quanto riguarda il controllo del requisito contributivo per il diritto all’indennità una tantum per la cessazione dei contratti a progetto, L’Inps ha così chiarito: “l’anno di riferimento va inteso quale “anno solare” durante il quale è cessato il rapporto di lavoro, senza considerare i 12 mesi precedenti alla data della cessazione del rapporto”.
Più chiaramente: il soggetto che richiede l’indennità una tantum deve essere in possesso, nell’anno solare di riferimento, dell’accredito contributivo presso la Gestione Separata, senza la possibilità di risalire a periodi precedenti. Se il rapporto di collaborazione a progetto è cessato il 15 gennaio 2012, per verificare l’accredito di una mensilità di contribuzione presso la Gestione Separata, va considerato solo l’anno 2011, senza possibilità di risalire a periodi precedenti, ovvero ai 12 mesi precedenti.
Pertanto, l’anno precedente, nel quale è necessario avere contributi accreditati per tre mesi, è l’anno precedente a quello solare in cui è cessato il rapporto di contratto a progetto per la cui cessazione, appunto, viene richiesta l’indennità una tantum.
PRECISAZIONI
*Per l’anno di riferimento 2009, l’accredito di mensilità non può essere inferiore a tre mesi.
*Una norma solo per i rapporti di lavoro co.co.pro. cessati nel 2009: oltre al requisito minimo di accredito contributivo di tre mesi nell’anno precedente, si dovrà verificare anche che nello stesso anno precedente siano privi di copertura contributiva almeno due mesi, presso la Gestione separata.
*L’Inps chiarisce che sono considerati utili, per accedere alla prestazione assistenziale per disoccupazione, anche i periodi di contribuzione figurativa (quelli, per intenderci, versati nei casi di assenza per malattia, infortunio, ecc). Pertanto le settimane di contributi figurativi sono valide per il calcolo dei mesi accreditati. Esattamente come previsto per l’indennità di disoccupazione.