Il contratto di somministrazione di lavoro è una forma di contratto prevista dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003 nella quale sono coinvolti tre soggetti: l’Agenzia di somministrazione di lavoro, il datore di lavoro ed il lavoratore.
Il contratto di somministrazione di lavoro comporta due stipule, ovvero una per il contratto di somministrazione di lavoro tra l’Agenzia ed il datore di lavoro ed una per il contratto di lavoro tra l’Agenzia per il lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore presta la propria opera presso il datore di lavoro.
Come per gli altri contratti, anche per il contratto di somministrazione di lavoro è prevista la disciplina della proroga e della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, con modalità particolari rispetto a quelle previste per il contratto a temine. Anche perché questa forma particolare di contratto è basata su un doppio rapporto di lavoro del lavoratore: come già chiarito, con l’Agenzia per la parte contrattuale e con il datore di lavoro per la prestazione di lavoro.
Per il contratto di somministrazione di lavoro la data di fine rapporto, la proroga e la trasformazione in contratto a tempo determinato sono disciplinate dal CCNL dei lavoratori somministrati e non dalle norme in vigore per i contratti a termine. Pertanto, ci aggiorniamo sulle norme che regolano il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Punto primo: la proroga deve avere una giustificazione oggettiva, che va verificata in relazione all’esigenza originaria che ha reso necessario il ricorso dell’Agenzia al contratto di somministrazione di lavoro oppure in relazione all’organizzazione aziendale del datore di lavoro.
In base all’art. 22 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, per la proroga del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non si applica la disciplina del contratto a termine con riferimento al rinnovo del contratto. Il contratto di lavoro può essere prorogato solo con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori somministrati, applicato dal somministratore.
Per il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono possibili sei proroghe in 36 mesi e in 42 mesi, dopo i quali c’è la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto con l’Agenzia per il lavoro. Come già specificato, la disciplina della proroga e della trasformazione del contratto è regolata dal CCNL dei lavoratori somministrati e non dalla normativa sul contratto a termine.
Se il contratto di somministrazione di lavoro presso lo stesso datore di lavoro utilizza due proroghe nei primi 24 mesi comprensivi del periodo iniziale, le 4 proroghe residue si potranno utilizzare per una durata complessiva del contratto fino a 42 mesi.
Le proroghe devono essere continuative e possono prolungarsi fino a quando permangono i motivi della proroga, se motivata dalla sostituzione di lavoratori assenti.
APPROFONDIMENTI
*Il contratto di somministrazione
*Il contratto di somministrazione presso le agenzie per il lavoro
*Contratto a termine, limiti e somministrazione a tempo determinato