Con il modello 730, oltre agli altri vantaggi rispetto al Modello Unico, si ha anche quello di poter effettuare il pagamento in busta del conguaglio a debito dal modello 730-3, mediante il datore di lavoro o dal 730-4 in caso di assistenza del CAF.
È possibile il versamento a rate mediante prelievo in busta paga nel mese di luglio per i dipendenti o di agosto/settembre per i pensionati. Il lavoratore contribuente o il pensionato può scegliere anche il versamento a rate dell’eventuale conguaglio a saldo, indicando il numero nella colonna 7 del rigo F6 del modello 730 del 2012. Se invece si presenta il modello 730 congiunto, si dovrà indicare il dato solo nel modello del dichiarante.
Sulle rate sarà applicato un interesse dello 0,33% mensile, che verrà prelevato ogni mese in busta paga dal sostituto d’imposta insieme alla rata. Se non è possibile il conguaglio nel mese di luglio, secondo il termine stabilito, il sostituto d’imposta datore di lavoro deve suddividere il debito in un numero di rate che sia più vicino a quello scelto dal contribuente.
A partire dal mese di luglio si possono rimborsare o prelevare i seguenti importi: *il saldo e il primo acconto dell’imposta Irpef; *l’addizionale regionale e comunale (quest’ultima in saldo e acconto); *l’imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività; *il saldo e acconto della cedolare secca sulle locazioni; *l’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata; *il contributo di solidarietà.
La seconda rata o l’unica rata dell’Irpef e della cedolare secca sugli affitti viene prelevata dalla retribuzione del mese di novembre.
Le imposte a debito che risultano nel modello 730, cioè l’Irpef a saldo, vengono calcolate in base ad un conguaglio fiscale nella presentazione dei redditi con il modello 730, nel caso in cui il contribuente possieda altri redditi non inseriti nel conguaglio fiscale di fine anno dal datore di lavoro. Pertanto il contribuente si trova a pagare maggiori imposte, in quanto le detrazioni fiscali che gli spettano sono inferiori a quelle applicate dal datore di lavoro.
In caso di conguaglio a debito, cioè se il datore di lavoro non riesce a prelevare tutte le imposte dovute, pur operando le trattenute nelle buste paga a partire dal mese di luglio, dovrà comunicare al dipendente, entro il mese di dicembre, l’importo residuo da versare, utilizzando le stesse voci presenti nel modello 730-3. Il lavoratore contribuente dovrà provvedere direttamente al versamento entro il mese di gennaio successivo mediante il modello F24, con la maggiorazione degli interessi, 0,40%, per il mese di gennaio.