In base all’articolo 27 della Manovra Finanziaria 2011 dl n. 98/2011 convertito dalla legge n.111/2011, ora sul reddito conseguito si applica un regime agevolato per il periodo d’imposta d’inizio attività e per i 4 successivi e per i più giovani anche oltre i primi 5 esercizi, ma solo fino al compimento dei 35 anni d’età: l’imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 5% e non più del 20%.
Possono fruire del regime dei minimi esclusivamente le persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo o che l’hanno avviata dal 2008. Il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa, artistica o professionale, neppure in forma associata o familiare.
E inoltre la nuova attività in regime dei minimi non dev’essere il prosieguo di un’altra attività svolta in precedenza in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, a meno che non si sia trattato di un periodo di praticantato obbligatorio per poter esercitare la relativa attività o la professione.
Il nuovo regime dei minimi pone di fronte ad un dubbio: contabilità semplificata o contabilità ordinaria? Per gli esclusi dal regime dei minimi è stato previsto, infatti, un regime contabile semplificato, utilizzato fino alla sua decadenza, con effetto dall’anno successivo, cioè fin quando venga meno una delle condizioni previste o se ne verifichi una di quelle indicate nel comma 99. Tale regime semplificato non è subordinato ad alcuna opzione, quale ad esempio quella di passare al regime ordinario.
Per il regime intermedio esistono delle agevolazioni: l’esonero dalla registrazione e dalla tenuta scritture contabili, sia ai fini IVA che di imposte dirette, oltre all’esonero da liquidazioni e versamenti periodici IVA e all’esonero IRAP.
Per gli ex-minimi, oltre agli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, sono stati introdotti altri obblighi: la determinazione IVA con le regole generali e il relativo versamento con cadenza annuale, applicazione e versamento IRPEF secondo modalità e termini ordinari. Inoltre, gli ex-minimi e gli esclusi dal regime agevolato sono soggetti agli studi di settore, in quanto non è previsto alcun esonero in tale ambito.
Quindi, con il regime dei minimi si applicheranno le regole di competenza o di cassa in base al tipo di attività esercitata dal contribuente e verranno utilizzati i criteri di deducibilità delle componenti negative di reddito previsti dal d.p.r. 917/1986.
PRECISAZIONI
Nella prima dichiarazione IVA va indicato il regime contabile scelto, che ha una validità minima triennale e annuale dopo i primi tre anni. L’esclusione dall’Irap “potrebbe” spettare anche in caso di opzione per il regime ordinario, se esistono i requisiti previsti per fruire del regime semplificato.
APPROFONDIMENTI
*Nuovo regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari
*Il cambio del regime per i contribuenti minimi in campo IVA
*Modalità di accesso al regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari