Le novità introdotte lo scorso mese di luglio hanno permesso di inserire nel nostro diritto del lavoro il licenziamento per motivi economici, ossia qualsiasi decisione da parte del datore di lavoro che coinvolge l’organizzazione o una diversa mission industriale ha ricadute dirette suo lavoratori.
A questo proposito, il Tribunale di Bologna emette una nuova ordinanza in fatto di reintegrazione portando a due casi le decisioni a favore dei lavoratori; infatti, dopo aver licenziato per motivi economici una lavoratrice è stata reintegrata nel posto di lavoro a distanza di un mese dalla prima ordinanza dello stesso Tribunale che aveva ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro in un caso di licenziamento disciplinare.
L’ultima decisione, ma con un diverso giudice, ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro di una dipendente licenziata per giustificato motivo oggettivo, ovvero il cosiddetto licenziamento economico.
Il caso nasce a seguito di una decisione del datore di lavoro di chiudere un punto vendita e con la successiva proposta di assunzione presso un nuovo esercizio a condizione che accettasse le condizioni di lavoro praticate agli altri dipendenti: rapporto di lavoro a tempo pieno, con tutti i sabati e le domeniche lavorati.
Al rifiuto della lavoratrice, il datore di lavoro provvedeva al suo licenziamento secondo le norme introdotte dal Ministro Fornero.
In Tribunale, la difesa lamentava una violazione del decreto legislativo n. 61 del 2000 a tutela del lavoro part time (art. 5) , secondo cui il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (e viceversa) non costituisce giustificato motivo di licenziamento tanto da chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro prevista per i licenziamenti discriminatori e per quelli determinati da “motivo illecito”.
Per il Tribunale di Bologna, attraverso l’ordinanza depositata il 19 novembre 2012,
la manifesta violazione di tale norma integra il motivo illecito nonché il carattere esclusivamente ritorsivo (e come tale discriminatorio: v. Cass. S.L. n. 6282/2011) e quindi la nullità del licenziamento intimato, che rende applicabile a favore della ricorrente la tutela reintegratoria prevista dal novellato art. 18 co. 1 della legge n. 300/1970 avverso il licenziamento discriminatorio nonché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai senso dell’art. 1345 del codice civile