Il tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, con ordinanza del 12 aprile 2012 relativa al ricorso della Fiom-CGIL contro la società CNH Italia per comportamento antisindacale, in particolare, per aver negato la efficacia e legittimità delle nomine dei dirigenti della rappresentanza aziendale Fiom presso l’unità produttiva di Lecce, ha di nuovo dato ragione alla Fiat.
Per espressa volontà del Tribunale, la FIOM, rappresentanza dei metalmeccanici presente in CGIL, non può vantare titoli per avere una rappresentanza sindacale all’interno dello stabilimento Cnh Italia di Lecce (Gruppo Fiat). Infatti, la sezione lavoro del Tribunale di Lecce ha così respinto un ricorso presentato dalla federazione provinciale di Lecce della Fiom contro la società del gruppo torinese accusata di comportamento antisindacale per non avere riconosciuto la legittimità delle nomine dei dirigenti sindacali della Fiom presso lo stabilimento di Lecce.
Il sindacato aveva chiesto al giudice di ordinare alla società di consentire la nomina della rappresentanza sindacale azindale (Rsa) e di riconoscerla attribuendo ad essa tutti i diritti conseguenti.
In base alla sentenza del Tribunale, il giudice sottolinea che la società Cnh aderisce all’assetto contrattuale della Fiat e quindi ne segue il destino anche in materia di relazioni sindacali. Al riguardo, nella sentenza si sottolinea che il primo gennaio 2012 la Fiat è uscita da Confindustria e che il 13 dicembre del 2011 ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali, escluso la Fiom che ha partecipato alle trattative senza poi firmare, un contratto collettivo specifico (Ccsl) di lavoro che è stato poi approvato dalla Rsu.
Infatti, sempre secondo l’osservazione del Tribunale pugliese, il giudice, in ossequio al principio di rappresentatività ed effettività dell’azione sindacale, i soggetti negoziali vanno individuati non in base ad un riconoscimento e gradimento del datore di lavoro, ma sulla base della capacità del sindacato di imporsi a quest’ultimo come controparte sindacale.
Ecco perché è necessaria la sottoscrizione delle intese raggiunte, secondo quanto prevede l’art.19 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, che la Corte costituzionale ha in varie occasioni letto nel senso che i diritti di attività sindacale devono essere riconosciuti solamente alle OO.SS che partecipino concretamente e direttamente al processo di formazione del contratto e che sottoscrivano le intese raggiunte.
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