Per gli effetti del decreto legislativo 38/2000 a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni corrisposte dall’Inail è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.
Sembra opportuno ricordare che l’ultima volta che è stato applicato risale al 2007. Infatti, da quell’anno si è verificata una variazione del 11,62%, (superiore quindi al 10%, tra la retribuzione media giornaliera dell’anno 2011 rispetto a quella dell’anno 2007.
Per il settore dell’industria dal primo gennaio 2012 i nuovi minimali e massimali sono stati stabiliti in 15.514,80 e 28.813,20 euro: queste cifre presuppongono un coefficiente annuo di variazione sono determinati per l’anno 2010 e precedenti a 1,0568 e per l’anno scorso pari a 1,0000.
Pe questa ragione, con la circolare n. 42 dello scorso 5 settembre, l’Inail ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi per varie tipologie di lavoratori.
Nel settore agricoltura la rendita per inabilità permanente va liquidata per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti minimo e massimo previsti per il settore industriale, mentre per i lavoratori subordinati a tempo determinato, sulla retribuzione annua convenzionale di euro 23.414,89.
Non solo, sempre nel segmento agricolo si è anche deciso per i lavoratori autonomi di adeguare gli importi al minimale di legge previsto per il settore dell’industria (art. 14 Legge 243/1993).
Risultano anche adeguate il massimale della retribuzione annua per i componenti dello stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima. In base a queste considerazioni i comandanti e capi macchinisti un importo pari a 41.491,01 euro, i primi ufficiali di coperta e di macchina a 35.152,10 e gli altri ufficiali 31.982,65 euro.
L’Inail, con la stessa deliberazione, ha anche deciso di adeguare l’assegno per assistenza personale continuativa in euro 510,83, mentre l’assegno funerario rimane fissato in euro 2.046,81.
Analogo discorso per gli infortuni avvenuti in ambito domestico. In questo caso la retribuzione annua convenzionale è determinata al minimale di legge previsto per il comparto industria, ossia pari a 15.514,80 euro.